Le modifiche al calcolo dell’ISEE

A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016 – che hanno annullato parzialmente l’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 nella parte in cui includeva tra i trattamenti rilevanti ai fini ISEE quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché nella parte in cui prevedeva delle franchigie differenziate sulla base dell’età per le persone con disabilità – è stato modificato, con l’articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89, il calcolo dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità. In particolare:
1) sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;
2) sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente. L’Inps è intervenuta in materia con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016 con la quale vengono chiarite le novità normative e si precisano altresì le modalità di calcolo. In tal senso, nella circolare, tra l’altro, si evidenzia come per semplificare le attività di elaborazione del nuovo valore ISEE l’Istituto stesso provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d’ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016 con le seguenti eccezioni:
– ISEE pari a zero (se presenti più indicatori in una stessa attestazione almeno uno pari a zero);
– ISEE contestati ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell’INPS o dell’Agenzia delle entrate.
– ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all’articolo 2 sexis. Le operazioni di ricalcolo d’ufficio avverranno in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della DSU originaria e si concluderanno entro il 10 settembre p.v.. L’attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli utenti interessati attraverso i canali messi a diposizione dall’Istituto (Caf, accesso con PIN, presso sedi periferiche dell’Istituto).

redazione

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