RICOVERI IN OSPEDALE, ECCO QUANDO C’È L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

“Se viene ricoverato presso una struttura pubblica mio padre continua ad avere diritto all’indennità di accompagnamento?”. Questa domanda è sempre valida e ricorrente e se la legge 18/1980 è chiara (no all’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto; no anche in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi) nell’applicazione pratica sorgono difficoltà. Vediamo di chiarire i concetti iniziando dal ricovero “gratuito”. Esso è tale quando il ricovero presso strutture ospedaliere oppure istituti comporta una retta o un mantenimento a totale carico di ente pubblico. Ma, attenzione, il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso in cui venga corrisposta una retta, per così dire aggiuntiva, da parte di privati per avere un trattamento migliore rispetto a quello di base. La gratuità del ricovero non significa però che si perda il diritto all’assegno; è solo che ne viene sospesa la liquidazione.

È ricovero “a pagamento” quello per il quale l’interessato, o chi per lui, versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico. In questo caso per non perdere l’indennità l’interessato deve presentare idonea documentazione sulla presenza e sulla entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico personale o famigliare. I ricoveri presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza (esempio: le residenze sanitarie assistenziali) non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’indennità. In genere il ricovero comporta spese ripartite tra il servizio sanitario nazionale e l’utente (secondo percentuali stabilite dalle singole regioni) e perciò non viene considerato gratuito.

C’è poi il caso delle cure in “hospice”, rivolte ai pazienti terminali che non hanno assistenza familiare, oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare. Questa degenza è totalmente gratuita, per cui l’Inps blocca il pagamento dell’assegno.

Al contrario non è considerato ricovero quello in forma di “dayhospital”, ricovero che quindi consente la prosecuzione del pagamento dell’indennità. A questo proposito si ricorda che ogni anno i periodi di ricovero devono essere dichiarati all’Inps annualmente, rilasciando le apposite dichiarazioni al Caf o direttamente online al sito Inps. Se si tratta di disabili intellettivi e minorati psichici basta la presentazione di un certificato medico. In ogni caso l’Inps ha chiarito che di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si tiene conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni. Se inferiori non sorge alcun problema.

Fonte: La Stampa del 03/10/2016 – Previdenza – di Bruno Benelli.

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