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Servizi per disabili in base al reddito dell'assistito

Le ultime decisioni del TAR del Veneto hanno consolidato - in ambito di compartecipazione al costo dei servizi a favore di persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti - il principio che conta solo il reddito dell’assistito. 
Dopo avere annullato i provvedimenti dei Comuni di Monticello Conte Otto (Vicenza) e di Brentino Belluno (Verona), il TAR ha annullato addirittura il Regolamento della Città di Vicenza e ora anche quello di Verona. Piena, dunque, è l’adesione del TAR del Veneto all’interpretazione più rigorosa proposta dal Consiglio di Stato e comunque dalla prevalente giurisprudenza, in base alla quale l’articolo 3, comma 2 ter del DL 109/98 «ha introdotto un principio immediatamente applicabile» e il DPCM, che avrebbe dovuto dare attuazione a tale principio, ma che non è stato mai adottato, «può sì introdurre misure innovative per favorire la permanenza dell’assistito presso il suo nucleo familiare, ma non sarebbe comunque abilitato, dato il tenore della legge, a stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione reddituale del solo assistito». Viene inoltre confermato che tale principio «è idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente sull’intero territorio nazionale, visto che ha lo scopo di assicurare una facilitazione all’accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza» e che «si pone in una linea di continuità con i principi di valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza del disabile, sanciti dalla Convenzione di New York del 13/12/2006 e ratificata con L.03/03/2009 n. 18». Si noti come il TAR del Veneto abbia utilizzato per quasi tutte queste decisioni la cosiddetta "sentenza in forma semplificata" - come previsto dall’art. 74 del Codice del Processo Amministrativo - nel caso in cui il giudice «ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso», segno, quindi che per il TAR del Veneto la questione è definitivamente risolta. Va infine sottolineata la portata di tali decisioni le quali impongono alle Amministrazioni Comunali - che si sono viste annullare atti di natura regolamentare - il rispetto del principio che conta solamente il reddito dell’assistito non solo ai ricorrenti, ma a tutti quelli cui la disposizione annullata si applicava; infatti, l’annullamento - che in via ordinaria esplicherebbe effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes dal momento che - agendo su atti normativi quali appunto i Regolamenti Comunali - esse valgono per tutti i Cittadini e non solo per chi ha avviato gli specifici ricorsi. In pratica non può esistere per taluni e non esistere per altri.
Avv. Francesco Trebeschi, esperto in diritto e disabilità - Consulente ANFFAS di Brescia
Fonte: Superando.it




La sospensione dei benefici economici è illegittima

Il Tribunale di Torino, nell'accogliere il ricorso presentato da una ragazza con disabilità che si era rivolta alla Consulta per le Persone in Difficoltà ed assistita dall’avvocato Maria Luisa Turlione, nostra volontaria, ha emesso una sentenza molto importante in materia di invalidità civile.
Il Giudice ha stabilito, in data 09 gennaio 2012, (sentenza in fase di deposito e protocollazione da parte della cancelleria) che in tema di provvidenze in favore degli invalidi civili sottoposte a termine di revisione, l'INPS non ha il potere di sospendere il pagamento delle prestazioni prima che la persona con disabilità sia stata sottoposta, su convocazione dell'Istituto medesimo, a nuova visita di accertamento di permanenza dei requisiti prescritti.
"(....) Sia l’art. 42 della legge 24.11.03 n. 326 che la circolare INPS n.77 del 21.7.08 dispongono infatti che la revoca della prestazione avvenga con decorrenza dalla data della verifica, qualora non venga confermata la permanenza del requisito sanitario: è pertanto evidente che la revoca della prestazione non può essere disposta se la visita di revisione non viene effettuata per colpa dell’INPS, perché in questa ipotesi si deve ritenere che il requisito sanitario persista.(....)"
Pertanto, in tutti i casi in cui l'INPS non provvede (per cause o ritardi ad essa imputabili) a convocare a visita la persona con invalidità entro la data di revisione indicata in verbale, il beneficiario della provvidenza ha diritto al pagamento della prestazione in godimento sino alla successiva visita di revisione: se all'esito di quest'ultima dovesse essere accertata una percentuale di invalidità inferiore a quella precedentemente riconosciuta, l'INPS potrà legittimamente sospendere i pagamenti e revocare la prestazione. 
Fonte: http://www.cpdconsulta.it/it/


 

 
   

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